Medico del lavoro competenze. L’area della medicina del lavoro è assai ampia e va dalla prevenzione di tutte le alterazioni della salute dovute all’attività lavorativa, agli infortuni sul lavoro ed alle patologie correlate al lavoro, quali le malattie professionali, la tutela e promozione della salute dei lavoratori e tutti gli aspetti relativi alle interazioni tra salute e lavoro. Gli operatori del settore devono essere consultati, ove possibile, all’atto della messa a punto e della scelta degli strumenti idonei per la salute e la sicurezza, dei metodi e delle procedure più efficaci e delle attività per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e la loro capacità lavorativa. Essi dovranno anche incoraggiare la partecipazione dei lavoratori che forniranno le loro valutazioni sulla base della loro esperienza pratica.
Il medico competente dovrà mantenersi continuamente informati sul ciclo produttivo e sull’ambiente di lavoro, oltre a migliorare le proprie competenze ed aggiornare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche sui fattori di rischio professionali e sulle misure più efficaci per eliminare o ridurre i relativi rischi. Poiché l’obiettivo principale è la prevenzione primaria in termini di indirizzi, programmazione, scelta di tecnologie pulite, misure di controllo tecniche e adattamento dell’organizzazione del luogo di lavoro ai lavoratori, i medici competenti devono, con regolarità ed, ove possibile, con scadenza preordinata, fare sopralluoghi sui luoghi di lavoro e discutere delle attività svolte con i lavoratori ed i loro responsabili.
Il medico del lavoro deve sempre informare la direzione ed i lavoratori di eventuali fattori che potrebbero rivelarsi dannosi per la loro salute. La valutazione dei fattori di rischio professionali dovrà portare all’attuazione di una strategia per la sicurezza e la salute sul lavoro e di un programma di prevenzione adeguato ai bisogni dell’impresa e del luogo di lavoro.
Strategia e programma dovranno essere proposti dal medico competente sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento disponibili, oltre che sulle loro conoscenze dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro. Egli dovrà garantire di possedere la professionalità richiesta, o fornire la necessaria competenza, per la stesura di programmi di prevenzione che includano misure adatte per il monitoraggio e la gestione dei fattori di rischio per la sicurezza e lasalute sul luogo di lavoro, la conoscenza dei requisiti imposti dalla regolamentazione nazionale e, in caso di insuccesso, per ridurne le conseguenze. La qualità ed efficacia dei programmi di salute occupazionale dovranno essere soggetti puntualmente a verifiche d’efficacia per garantire un miglioramento continuo.
Merita particolare attenzione la rapida applicazione di misure di prevenzione semplici che siano tecnicamente valide e di facile applicazione. Valutazioni successive dovranno verificarne l’efficacia e in caso contrario si dovrà trovare una soluzione più consona. Qualora vi siano dubbi sulla gravità di un fattore di rischio, bisogna immediatamente pensare e mettere in atto prudenti misure cautelative. Quando ci sia incertezza o diversità d’opinione circa la natura dei fattori di rischio o dei rischi in gioco, gli Operatori di Medicina del Lavoro dovranno essere espliciti nelle loro valutazioni, evitare ambiguità nella comunicazione e ricorrere alla consulenza di altri professionisti, ove necessario.
In caso di rifiuto o di mancanza di volontà di provvedere adeguatamente a rimuovere un rischio eccessivo o a porre rimedio ad una situazione che sia manifestamente pericolosa per la salute o la sicurezza, il medico competente deve esprimere per iscritto in modo chiaro e con la massima urgenza la loro preoccupazione al dirigente responsabile, sottolineando la necessità di tenere in dovuto conto le conoscenze scientifiche e di applicare in modo corretto gli standard sanitari, compresi i limiti di esposizione, e richiamando il datore di lavoro ai suoi obblighi nell’applicazione della legge e dei regolamenti in difesa della salute dei propri dipendenti. I lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell’impresa dovranno essere informati e, ove necessario, si dovranno avviare contatti con l’autorità competente.
Il medico del lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori sui fattori di rischio professionali cui possono essere esposti in maniera obiettiva e comprensibile, non omettendo alcun fatto e sottolineando le misure preventive. Deve inoltre collaborare con il datore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti, garantendo un’adeguata informazione e formazione sulla salute e la sicurezza sia a livello di dirigenti che dei lavoratori. Nelle comunicazioni relative ai rischi occupazionali e alla loro gestione, i medici del lavoro sono chiamati a superare barriere linguistiche, differenze interculturali ed altre diversità tra personale dirigente e lavoratori che potrebbero inficiare l’efficacia della comunicazione. Essi dovranno fornire informazioni adeguate ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti sul livello di fondamento scientifico dei fattori di rischio noti o sospetti nell’ambiente di lavoro.
I medici del lavoro sono tenuti a non rivelare segreti industriali o commerciali dei quali vengano a conoscenza nell’esercizio della loro attività. Tuttavia, essi non dovranno celare informazioni utili a proteggere la sicurezza o la salute dei lavoratori o della comunità. Qualora necessario, il medico competente ha il compito di contattare l’autorità competente per la supervisione e l’applicazione delle leggi in materia.
Gli obiettivi di medicina del lavoro, i metodi e le procedure di sorveglianza sanitaria dovranno essere definiti con chiarezza, dando priorità all’adattamento del luogo di lavoro al lavoratore, che dovrà essere informato a questo riguardo. La rilevanza e validità di tali metodi e procedure dovranno essere in linea con l’evidenza scientifica e relative buone prassi.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata con il consenso libero ed informato dei lavoratori. Le conseguenze potenzialmente positive e negative della partecipazione a programmi di monitoraggio o di sorveglianza sanitaria dovranno venire messe in discussione come parte essenziale del processo di consenso. La sorveglianza sanitaria deve essere condotta da un medico del lavoro approvato dall’autorità competente.
I risultati degli accertamenti espletati nell’ambito della sorveglianza sanitaria devono essere resi noti ai lavoratori interessati. La valutazione dell’idoneità ad un lavoro specifico, ove richiesta, deve basarsi su una buona conoscenza della mansione e del posto di lavoro e sulla valutazione dello stato di salute del lavoratore. I lavoratori devono essere informati a proposito della loro facoltà di fare ricorso contro quelle disposizioni circa la loro idoneità al lavoro che essi ritengano contrarie al loro interesse. A questo riguardo deve essere stabilito un procedimento di appello.
I risultati degli accertamenti previsti da leggi o regolamenti nazionali devono essere trasmessi alla direzione esclusivamente in termini di idoneità al lavoro specifico o di limitazioni necessarie dal punto di vista medico nell’assegnazione ad una mansione o nell’esposizione a fattori di rischio. Nel fornire tali informazioni, verranno privilegiati opportuni suggerimenti sull’adattamento delle mansioni e delle condizioni di lavoro alle capacità del lavoratore. Informazioni di carattere generale sull’idoneità al lavoro o in relazione alla salute o ai possibili o probabili effetti dei fattori di rischio possono anche essere comunicate, col consenso informato del lavoratore interessato, nella misura in cui ciò si renda necessario per garantire la tutela della salute del lavoratore.
Qualora le condizioni di salute del lavoratore e la natura del lavoro svolto siano tali da mettere in pericolo la sicurezza degli altri, il lavoratore deve essere chiaramente informato della situazione. Nel caso di circostanze particolarmente pericolose, occorre informare la direzione e, se previsto dai regolamenti nazionali, anche leautorità competenti devono essere informate sulle misure necessarie a salvaguardare i terzi. Nel fornire le informazioni, rientra tra i compiti del medico del lavoro cercare un compromesso tra l’impiego del lavoratore interessato e la sicurezza e la salute di coloro che ne potrebbero venire danneggiati.
Si dovranno prevedere esami biologici ed altri accertamenti sulla base della loro validità e rilevanza nel proteggere la salute del lavoratore interessato, tenendo in dovuto conto la loro sensibilità, la loro specificità ed il loro valore predittivo. Il medico competente dovrà basarsi su esami o accertamenti non affidabili o con scarso valore predittivo in rapporto alle caratteristiche del lavoro svolto. Ove possibile, verranno preferiti i metodi non invasivi e gli accertamenti che non comportino alcun rischio per la salute del lavoratore interessato. Si potrà prescrivere un esame invasivo o che comporta dei rischi per la salute del lavoratore solo dopo averne attentamente valutato vantaggi e svantaggi per lo stesso. Tale esame è condizionato al consenso informato del lavoratore e dovrà essere eseguito secondo i più elevati standard professionali. Non è giustificato né per motivi assicurativi né sulla base di richieste d’indennizzo.
Per quanto riguarda la partecipazione a programmi di educazione sanitaria, di promozione della salute, di screening sanitario e di sanità pubblica, il medico del lavoro dovrà coinvolgere, nella programmazione ed attuazione degli stessi, sia i datori di lavoro che i lavoratori. Essi dovranno inoltre tutelare la riservatezza delle cartelle sanitarie personali dei lavoratori e prevenirne il loro uso scorretto.
Allo scopo di contribuire alla tutela dell’ambiente e della sanità pubblica, i medici del lavoro dovranno giocare un ruolo attivo e collaborare, secondo competenza, a scopo preventivo, nell’identificazione, nella valutazione, nella promozione e nella consulenza riguardo ai fattori di rischio occupazionali e ambientali che potrebbero derivare da attività o processi lavorativi dell’impresa.
I medici competenti hanno il compito di riferire con obiettività alla comunità scientifica, così come alle autorità di sanità pubblica e del lavoro circa nuovi o sospetti fattori di rischio occupazionale. Essi devono anche segnalare nuovi e pertinenti metodi di prevenzione.
Gli OML impegnati nella ricerca dovranno programmare e svolgere la loro attività su solide basi scientifiche con piena indipendenza professionale; dovranno seguire i principi etici propri della salute e della ricerca medica e sanitaria come il valore scientifico e sociale, la validità scientifica, l’equa selezione dei soggetti, il rapporto rischio-beneficio favorevole, il consenso informato, il rispetto dei soggetti arruolati nello studio, la tutela dei dati riservati e l’analisi dei protocolli e dei potenziali conflitti di interesse svolta da un comitato etico indipendente e competente. Gli OML hanno il dovere di rendere pubblici i risultati delle attività di ricerca condotte e sono responsabili dell’accuratezza dei rapporti.
Obiettivo primario della medicina del lavoro è quello di salvaguardare e promuovere la salute dei lavoratori, in un ambiente di lavoro sicuro e non nocivo e di proteggerne le capacità lavorative e l’accesso al mondo del lavoro. Nel perseguire tale obiettivo, il medico competente deve fare uso di validi metodi di valutazione del rischio, documento DVR, e di promozione della salute, deve proporre misure preventive efficaci e quindi controllarne l’applicazione. Nel soddisfare le richieste in materia di salute e sicurezza espresse dai datori di lavoro, lavoratori o autorità competenti, il medico del lavoro dovrà essere proattivo nel migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi delle proprie competenze e valutazioni di natura etica.
Tutti gli OML, Operatori della Medicina del Lavoro, dovranno assistere con competenza e chiarezza i datori di lavoro sulle modalità di adempimento delle proprie responsabilità per quanto concerne la sicurezza e la salute sul lavoro e i lavoratori per quanto riguarda la protezione e promozione della salute in rapporto all’attività lavorativa. Essi dovranno inoltre mantenere un contatto diretto con i comitati di sicurezza e di sanità, ove questi esistano.
INAIL, Codice internazionale di etica per gli operatori di medicina del lavoro
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